Sez. 5, Sentenza n. 40981 del 18/10/2005 Ud. (dep. 11/11/2005) Rv. 232458 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - deposito nella casa del comune | Avviso all'imputato con raccomandata - Art. 8 legge n. 890 del 1982 - Nuova raccomandata - Necessità - Esclusione - Fondamento.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - deposito nella casa del comune
In tema di prima notificazione all'imputato non detenuto, l'ufficiale giudiziario, dopo due inutili accessi presso i luoghi indicati nei primi due commi dell'art. 157 cod. proc. pen., deve provvedere a depositare l'atto presso la casa comunale, dandone avviso all'interessato mediante affissione alla porta del luogo di abitazione o lavoro, e mediante lettera raccomandata spedita con avviso di ricevimento. La ricezione di quest'ultima, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 157 cod. proc. pen., esaurisce il procedimento, di talché va escluso che, per la regolarità dell'avviso recato con la raccomandata, debbano osservarsi le disposizioni di cui all'art. 8, commi terzo e quarto, della legge 20 novembre 1992, n. 890 (notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella portata risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità deliberata dalla Corte costituzionale con sentenza 23 settembre 1998, n. 346. Conseguentemente, nel caso che la raccomandata non venga recapitata per assenza o inidoneità delle persone chiamate a riceverla, e non venga ritirata nei termini, l'ufficiale giudiziario non è chiamato ad informare l'interessato del relativo deposito e delle formalità compiute mediante nuova raccomandata con avviso di ricevimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)