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Sez. 1, Sentenza n. 49365 del 26/11/2013 Cc. (dep. 09/12/2013) Rv. 259023 - 01

NOTIFICAZIONI - NULLITÀ | Notifica eseguita a mezzo del servizio postale - Mancata indicazione nell'avviso di ricevimento dell'adempimento delle prescrizioni imposte dall'art. 8, comma secondo, legge n. 890 del 1982 - Nullità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259023-01

NOTIFICAZIONI - NULLITÀ

È nulla la notifica eseguita a mezzo del servizio postale, quando dall'avviso di ricevimento del piego raccomandato non risulti il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dall'art. 8, comma secondo, legge n. 890 del 1982. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la nullità della notifica dell'estratto contumaciale di sentenza di condanna in relazione ad avviso di ricevimento che non faceva menzione dell'avvenuta esecuzione delle operazioni di affissione o di immissione nella cassetta postale presso il domicilio dichiarato dell'avviso di deposito del piego raccomandato all'ufficio postale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)