diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 33047 del 16/07/2024 Cc. (dep. 23/08/2024) Rv. 286687-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Controversia sulla proprietà delle cose sequestrate - Provvedimento di rimessione al giudice civile - Termine perché le parti incardinino la controversia innanzi ad esso - Indicazione - Inerzia delle parti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286687-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO

Quando il giudice penale rimette a quello civile, ex art. 263, comma 3, cod. proc. pen., la risoluzione della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, l'inerzia delle parti nell'incardinare il giudizio civile entro il termine indicato nel provvedimento, ovvero, in mancanza, entro il termine di tre mesi dalla sua comunicazione - lasso temporale da ritenersi, secondo il modello procedimentale ricavabile dall'art. 50, comma 1, cod. proc. civ., sintomatico dell'assenza di interesse delle parti a coltivare la controversia - determina il ripristino della competenza del giudice penale. (In motivazione la Corte ha aggiunto che alla scadenza del termine il giudice penale deve fissare udienza innanzi a sé, ex art. 127, cod. proc. pen., onde verificare se le parti abbiano incardinato il giudizio davanti al giudice civile, o se, invece, siano rimaste inerti, assumendo le decisioni conseguenziali).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)