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Sez. 3, Sentenza n. 21273 del 09/02/2017 Cc. (dep. 04/05/2017) Rv. 270131 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Controversia sul diritto alla restituzione del bene in sequestro - Diritto derivante da diritti reali diversi dalla proprietà e/o da diritti obbligatori - Applicabilità dell'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270131-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO

La disposizione dell'art. 263, comma terzo, cod.proc. pen., secondo la quale il giudice penale, adito per la restituzione dei beni sequestrati, rimette le parti davanti al giudice civile in caso di controversia sulla proprietà dei beni, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la controversia non riguardi il diritto di proprietà del bene, ma qualunque altra questione relativa al diritto alla restituzione del bene sequestrato derivante da diritti reali minori e persino da diritti di natura obbligatoria, quali ad esempio la locazione o il comodato. (In applicazione di questo principio la Corte ha accolto il ricorso avverso il provvedimento che aveva dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di restituzione delle colonnine di erogazioni di benzina e gpl avanzata dal titolare della società che aveva la disponibilità dei beni sequestrati in forza di un contratto di comodato, sull'assunto che l'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen., trovasse applicazione solo con riguardo alla titolarità del diritto di proprietà).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)