Sez. 2, Sentenza n. 825 del 27/01/1997 (Rv. 502068 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE | Uso della proprietà esclusiva - Limitazioni - Destinazione - Divieti contenuti nel regolamento - Inosservanza da parte di uno degli inquilini - Richiesta di cessazione della violazione e dell'osservanza delle istituite limitazioni - Proposizione diretta nei confronti del conduttore - Ammissibilità - Condizioni.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE
Nel caso di violazione di disposizioni legittimamente contenute nel regolamento condominiale che stabiliscano il divieto di destinare i singoli locali dell'edificio a determinati usi, il condominio può chiedere nei diretti confronti del conduttore di un appartamento del fabbricato condominiale la cessazione della destinazione abusiva e l'osservanza in forma specifica delle istituite limitazioni, in quanto il conduttore non può trovarsi, rispetto al condominio, in posizione diversa da quella del condomino suo locatore, e ciò alla unica condizione che sia approvata l'operatività della clausola limitativa, o, in altri termini, la sua opponibilità al condomino locatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)