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Sez. 4, Sentenza n. 32924 del 14/05/2004 Ud. (dep. 29/07/2004) Rv. 229108 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Assoluta impossibilità - Definizione - Discrezionalità della scelta dell'imputato - Ipotesi: procedimenti contemporanei - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229108-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO

In tema di impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, la definizione della "assoluta impossibilità di comparire" non può coincidere con una scelta completamente libera dell'imputato citato nella stessa data in due diversi procedimenti: imputato che, pur legittimamente operando una scelta completamente libera, potrebbe anche soltanto tutelare interessi opportunistici personali e compromettere il regolare svolgimento di altri processi ed i diritti che devono essere garantiti ai coimputati. (Nella specie la Corte ha rigettato l'eccezione di nullità degli atti conseguenti all'udienza preliminare alla quale l'imputato - nonostante avesse chiesto di partecipare ad un altro processo che si teneva contemporaneamente in altro luogo - era stato coattivamente accompagnato: osserva la Corte che se l'imputato avesse voluto presenziare davvero al secondo processo, avrebbe potuto rinunziare a comparire davanti al GUP).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 n. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 n. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)