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Sez. 5, Sentenza n. 3400 del 15/12/2004 Ud. (dep. 02/02/2005) Rv. 231410 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - legittimo impedimento | Valutazione dell'impedimento - Obblighi del giudice - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231410-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - legittimo impedimento

In tema di impedimento a comparire, il giudice nel valutare la certificazione sanitaria attestante l'impedimento dedotto dall'imputato, deve attenersi alla natura dell'infermità dedotta, avvalendosi delle regole di esperienza, senza che sia necessario disporre accertamenti fiscali, ed esporre il proprio convincimento, il quale se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha escluso la sussistenza del legittimo impedimento, ritenendo l'estrema genericità della diagnosticata affezione -sindrome vertiginosa- e del prospettato "bisogno di riposo domiciliare con impossibilità di lunghe trasferte").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 39, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 39 com. 1, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 39 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)