Sez. 3, Sentenza n. 5642 del 19/04/1985 Ud. (dep. 07/06/1985) Rv. 169679 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - CONTESTAZIONE PER REATO NON OBLAZIONABILE - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA - CONSEGUENTE ILLECITO OBLAZIONABILE - DIRITTO DELL'IMPUTATO ALLA RIAMMISSIONE IN TERMINI - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - CONTESTAZIONE PER REATO NON OBLAZIONABILE - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA - CONSEGUENTE ILLECITO OBLAZIONABILE - DIRITTO DELL'IMPUTATO ALLA RIAMMISSIONE IN TERMINI - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE.*
Quando sia stato contestato un reato non soggetto ad oblazione ed il giudice, al termine del dibattimento, ritenga un reato per il quale sia consentita l'oblazione, l'imputato che non abbia fatto in fase predibattimentale tempestiva richiesta di derubricazione dell'imputazione per avvalersi della facoltà di oblare, non può dolersi di non aver potuto usufruire della predetta causa estintiva. Nel caso, invece, che sia stata presentata domanda di ammissione alla oblazione e sia stata respinta per il titolo del reato contestato, l'imputato non decade dal diritto di avvalersi del beneficio e deve, quindi, essere messo in condizione di esercitare tale diritto, se la domanda sia stata ripresentata in dibattimento e se il giudice abbia ritenuto configurabile una contravvenzione per la quale l'oblazione sia ammessa. (Conf mass n 121905; (Conf mass n 137899, ed ivi citate; (Conf mass n 151454, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)