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Sez. 3, Sentenza n. 24 del 10/07/1981 Ud. (dep. 05/01/1982) Rv. 151454 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - CONTESTAZIONE DI REATO NON OBLAZIONABILE E CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE PER LA QUALE È AMMESSA L'OBLAZIONE - DIRITTO ALLA RIAMMISSIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151454-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - DIVERSA DEFINIZIONE GIURIDICA DEL FATTO - CONTESTAZIONE DI REATO NON OBLAZIONABILE E CONDANNA PER CONTRAVVENZIONE PER LA QUALE È AMMESSA L'OBLAZIONE - DIRITTO ALLA RIAMMISSIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE.*

La preclusione della facoltà di oblazione, determinata dalla diversa definizione giuridica data al fatto, è conseguenza del potere attribuito al giudice di dare al fatto stesso una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'ordinanza di rinvio a giudizio, nella richiesta o nel decreto di citazione, potere che è espressione di una scelta operata dal legislatore, anche in considerazione dei tempi processuali, sicché il contravventore non ha diritto ad essere riammesso in termini per poter effettuare l'oblazione. (Conf mass n 125976; (Conf mass n 137899).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)