Sez. 3, Sentenza n. 9103 del 03/09/1990 (Rv. 469165 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO - MANCATA INDICAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA TERRITORIALE INDEROGABILE - INAMMISSIBILITÀ - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA - DESIGNAZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO - MANCATA INDICAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE PER TERRITORIO - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA TERRITORIALE INDEROGABILE - INAMMISSIBILITÀ - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSITÀ.*
Nel caso in cui la Sezione specializzata agraria declini la propria Competenza per materia, indicando come competente il giudice del lavoro, senza designare quello competente per territorio, il giudice, davanti al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta, non può a sua volta, declinare la propria Competenza per ragioni di territorio inderogabile, ma è tenuto a richiedere di ufficio il regolamento di Competenza, con la conseguenza che, in Mancanza, le parti possono proporre istanza di regolamento avverso tale sentenza sollevando esse il conflitto, anche deducendo la Competenza per materia del giudice specializzato agrario senza incontrare preclusioni per non aver impugnato la decisione declinatoria della Competenza di quest'ultimo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)