Sez. 1, Sentenza n. 18170 del 16/08/2006 (Rv. 592483 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Disciplina transitoria - Presupposto processuale previsto dall'art. 6 - Prova della sussistenza - Onere dell'istante - Ambito - Intervenuta pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla ricevibilità del ricorso - Valenza di fatto impeditivo della proponibilità dell'istanza - Prova - Onere incombente sull'Amministrazione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, secondo la disciplina transitoria dettata dall'art. 6 della legge 24 marzo 2001 n. 89, la parte ha l'onere di dimostrare di avere preventivamente e tempestivamente proposto il ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, costituendo tale fatto un presupposto processuale per l'esercizio dell'azione; una volta fornita siffatta dimostrazione, l'esistenza di un'eventuale già intervenuta pronuncia della predetta Corte europea sulla ricevibilità del ricorso costituisce fatto impeditivo della pretesa azionata davanti al giudice nazionale, che, in applicazione delle regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere probatorio, deve essere provato dall'amministrazione resistente.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)