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Sez. 1, Sentenza n. 13422 del 13/09/2002 (Rv. 558178 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Disciplina transitoria - Presupposto processuale previsto dall'art. 6 - Prova della sussistenza - Onere dell'istante - Ambito - Intervenuta pronuncia della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso - Valore ostativo alla proponibilità dell'istanza - Conseguenze - Prova relativa incombente sulla Amministrazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558178-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, secondo la disciplina transitoria della legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 6 - la carenza del quale è rilevabile d'ufficio - la parte ha l'onere (e soltanto quello) di dimostrare di avere preventivamente e tempestivamente proposto il ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo; una volta fornita siffatta dimostrazione, l'esistenza di un'eventuale già intervenuta pronuncia della predetta Corte europea sulla ricevibilità del ricorso costituisce circostanza ostativa alla proponibilità dell'istanza innanzi alla Corte nazionale, che deve essere provata dalla Amministrazione che la eccepisce.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)