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Sez. 1, Sentenza n. 8 del 03/01/2003 (Rv. 559425 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Disciplina transitoria - Presupposto processuale previsto dall'art. 6 - Prova della sussistenza - Onere dell'istante - Ambito - Intervenuta pronuncia della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso - Valore impeditivo della possibilità, altrimenti ammessa, di proporre dinanzi al giudice italiano l'azione già tempestivamente intrapresa dall'interessato in sede europea - Prova relativa incombente sull'Amministrazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559425-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

L'art. 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89 consente, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore di questa, di adire il giudice italiano anche con riferimento a situazioni - esauritesi prima dell'introduzione, nell'ordinamento nazionale, del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo - in ordine alle quali sia spirato il termine di decadenza fissato, in via generale e a regime, dall'art. 4 della stessa legge, purché il ricorrente si fosse rivolto in precedenza alla Corte europea dei diritti dell'uomo per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In tal caso, incombe su colui che agisce ai sensi della citata norma transitoria l'onere di dimostrare di avere preventivamente proposto il ricorso davanti alla Corte europea, indicandone la data di presentazione; una volta fornita siffatta prova, l'esistenza di una eventuale già intervenuta pronuncia della predetta Corte di Strasburgo sulla ricevibilità del ricorso costituisce circostanza ostativa alla proponibilità dell'istanza innanzi al giudice nazionale, sicché compete all'Amministrazione resistente l'onere di eventualmente eccepirla e di dimostrarla.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)