Sez. 3, Sentenza n. 1201 del 05/04/1976 (Rv. 379891 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI - COMPENSATIVI - PRESUPPOSTO - DILAZIONE NEL PAGAMENTO DEL PREZZO - INADEMPIMENTO O COLPA DEL COMPRATORE - IRRILEVANZA - MORA DEL COMPRATORE - CONVERSIONE DEGLI INTERESSI IN MORATORI - TASSO - MISURA CONVENZIONALE - PREVALENZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI - COMPENSATIVI - PRESUPPOSTO - DILAZIONE NEL PAGAMENTO DEL PREZZO - INADEMPIMENTO O COLPA DEL COMPRATORE - IRRILEVANZA - MORA DEL COMPRATORE - CONVERSIONE DEGLI INTERESSI IN MORATORI - TASSO - MISURA CONVENZIONALE - PREVALENZA.*
In tema di contratto di vendita, gli interessi compensativi di cui all'art 1499 cod civ hanno la funzione di compensare il venditore del mancato godimento della cosa gia consegnata, nel caso in cui al compratore sia concessa una dilazione nel pagamento del prezzo: di conseguenza, essi prescindono da un inadempimento del compratore e sono dovuti anche in caso di ritardo non colposo del compratore stesso, e se questi incorre poi in mora, si convertono in moratori, ma con lo stesso tasso, eventualmente superiore a quello legale, stabilito convenzionalmente dalle parti. (Conf 875/66, mass n 321741; (Conf 2189/64; (Conf 3506/61; (Conf 2291/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)