Sez. 2, Sentenza n. 5930 del 13/12/1978 (Rv. 395753 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - CONDIZIONI - DOMANDA SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - CONDIZIONI - DOMANDA SPECIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITA.*
In tema di contratto di vendita gli interessi compensativi, previsti dall'art 1499 cod civ, avendo la funzione di compensare il venditore del mancato godimento della cosa gia consegnata nel caso in cui al compratore sia concessa una dilazione nel pagamento del prezzo, prescindono da qualsiasi inadempimento e sono dovuti anche in caso di ritardo non colposo del compratore e senza necessita di una domanda specificamente rivolta a tal fine: conseguentemente, la richiesta degli interessi compensativi relativamente al prezzo della vendita puo essere proposta anche per la prima volta in appello, non costituendo domanda in senso tecnico. (V 1201/76, mass n 379891; (V 532/72, mass n 356534).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1499, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)