Sez. L, Sentenza n. 1481 del 02/03/1984 (Rv. 433573 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - BENEFICIO DELLA DOPPIA RETRIBUZIONE - PREVISTO PER IL CASO DI COINCIDENZA DI UNA FESTIVITÀ NAZIONALE CON LA DOMENICA DALLA LEGGE N. 260 DEL 1949 - COINCIDENZA DI ALTRE FESTIVITÀ CIVILI E RELIGIOSE - ESTENSIONE - INAMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE SANCITA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CON ESCLUSIONE PERALTRO DI TALUNI EMOLUMENTI - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITÀ - BENEFICIO DELLA DOPPIA RETRIBUZIONE - PREVISTO PER IL CASO DI COINCIDENZA DI UNA FESTIVITÀ NAZIONALE CON LA DOMENICA DALLA LEGGE N. 260 DEL 1949 - COINCIDENZA DI ALTRE FESTIVITÀ CIVILI E RELIGIOSE - ESTENSIONE - INAMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE SANCITA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CON ESCLUSIONE PERALTRO DI TALUNI EMOLUMENTI - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Il beneficio della doppia retribuzione per il caso di coincidenza di una delle quattro festività nazionali con la domenica, attribuito ai lavoratori a paga fissa dalla legge n. 260 del 1949, non può ritenersi esteso al caso in cui identica coincidenza interessi le altre festività civili e religiose, considerate utili, ai fini del beneficio stesso, dall'art. 3 della legge n. 90 del 1954, soltanto nei confronti dei lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro retribuiti in misura non fissa. Pertanto, ove detta estensione risulti in concreto sancita dalla contrattazione collettiva (nella specie l'art. 33 del C.C.n.L. del 1973 per i dipendenti da aziende commerciali), la quale disponga, tuttavia, che dalla retribuzione da corrispondere in relazione alle menzionate ipotesi di coincidenza delle festività, in genere, con la domenica debbono essere esclusi taluni emolumenti, l'eventuale natura retributiva di questi non determina di per sè la nullità di tale disposizione, per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 5 della legge n. 260 del 1949, dovendo, invece, essa considerarsi valida qualora, nonostante siffatta esclusione, il trattamento globalmente assicurato in Sede contrattuale, valutato cioè in esso anche il risultato dell'estensione suddetta, assicuri un vantaggio economico uguale o superiore a quello che deriverebbe dalla sola applicazione delle norme di legge regolatrici dello istituto. (V 6986/82, mass n 324642; (V 4306/80, mass n 408176; (V 4858/78, mass n 394559; (V 2887/73, mass n 366494).*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 3, Contr. Coll. 21/11/1973 num. 33, Contr. Coll. 21/11/1973 num. 127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)