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Sez. 5, Sentenza n. 586 del 13/01/2006 (Rv. 589994 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Giudicato penale - Effetti nel processo tributario - Regime previsto dall'art. 12 del d.l. n. 429 del 1982 - Limiti - Sentenze istruttorie di proscioglimento - Efficacia vincolante - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589994-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'effetto vincolante del giudicato penale, già previsto dall'art. 12 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516 (abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), riguardava solamente le sentenze pronunciate in seguito a giudizio (sempre che l'amministrazione finanziaria fosse stata messa in grado di partecipare al giudizio penale), oltre ad essere limitato ai fatti materiali accertati in quella sede. Esso, pertanto, non poteva estendersi alle sentenze istruttorie di proscioglimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)