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Sez. 1, Sentenza n. 9864 del 11/11/1996 (Rv. 500484 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Sentenza istruttoria penale di proscioglimento - Autorità di cosa giudicata nel processo tributario - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500484-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la sentenza istruttoria di proscioglimento relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, emessa dal giudice istruttore penale ai sensi dell'art. 378 del codice di procedura penale del 1930, non ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 12 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)