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Sez. 5, Sentenza n. 40198 del 29/05/2018 Cc. (dep. 07/09/2018) Rv. 273798 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA | Richiesta concordata di applicazione della sanzione sostitutiva dell'espulsione ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n.286 del 1998 - Omessa applicazione in sentenza - Conseguenze - Nullità della sentenza e trasmissione degli atti per un nuovo giudizio.
Stato
decisa il 2018-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273798-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA

In materia di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., allorché le parti hanno concordato anche l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato come sanzione sostitutiva della pena detentiva a norma dell'art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'omessa applicazione dell'espulsione da parte del giudice comporta la nullità della sentenza di patteggiamento, con trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)