Sez. 1, Sentenza n. 33799 del 09/05/2014 Cc. (dep. 30/07/2014) Rv. 261467 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA | Applicabilità dell'espulsione del cittadino straniero ex art. 16 D.Lgs. n. 286 del 1998 in assenza di richiesta - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA
L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, essendo una misura sostitutiva della detenzione in carcere e non una misura di sicurezza, esula dall'accordo delle parti sull'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e può essere disposta direttamente dal giudice, all'esito di una valutazione discrezionale dei parametri normativi, con una statuizione che l'interessato, in assenza della domanda di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha un interesse concreto ed attuale ad impugnare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)