Sez. 1, Sentenza n. 35626 del 09/10/2002 Cc. (dep. 23/10/2002) Rv. 222333 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sentenza emessa nei confronti di straniero - Accordo sulla pena e sull'espulsione dal territorio dello Stato come sanzione sostitutiva della detenzione - Sentenza contenente l'espulsione come misura di sicurezza - Rettificazione - Possibilità - Esclusione - Annullamento - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Allorché l'imputato abbia chiesto, con l'istanza di patteggiamento della pena, anche l'espulsione dal territorio dello Stato come sanzione sostitutiva della detenzione a norma dell'art. 16 d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e il P.M. abbia prestato il consenso, l'applicazione, con la relativa sentenza, dell'espulsione come misura di sicurezza comporta la nullità della sentenza medesima che non può essere corretta con l'eliminazione della diversa espulsione illegalmente disposta, ma deve essere annullata "in toto" con trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 386 art. 15, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 386 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)