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Sez. 2, Sentenza n. 5831 del 16/11/1984 (Rv. 437507 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO CON RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DEI DIRITTI ED ONORARI INDICATI NELLA NOTA SPESE - INDICAZIONE DEL CRITERIO ADOTTATO - OBBLIGATORIETÀ - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437507-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - LIQUIDAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO CON RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DEI DIRITTI ED ONORARI INDICATI NELLA NOTA SPESE - INDICAZIONE DEL CRITERIO ADOTTATO - OBBLIGATORIETÀ - FUNZIONE.*

In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice che riduca l'ammontare complessivo di diritti e onorari indicati nella nota spese prodotta dalle parti, ha l'Obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa la inderogabilità - à sensi dell'art. 24 legge 13 giugno 1942 n. 794 - degli onorari stabiliti per le prestazioni di avvocato e procuratore. (Conf 6236/83, mass n 431001; (Conf 1550/81, mass n 412212; (Conf 2977/81, mass n 413521).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)