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Sez. 1, Sentenza n. 25255 del 07/07/2005 Ud. (dep. 12/07/2005) Rv. 231996 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Reato proprio - Destinatari dell'obbligo - Proprietario e soggetto con l'obbligo di conservazione o vigilanza sul bene - Posizione di garanzia - Alternatività - Sussistenza della responsabilità del soggetto non proprietario - Fattispecie relativa a beni di interesse artistico e storico.
Stato
decisa il 2005-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231996-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA

L'inosservanza dell'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina in edifici o altre costruzioni (art. 677 cod. pen.) è reato proprio che può essere commesso dal soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'obbligo - per fonte legale o convenzionale - di conservazione o vigilanza sul bene, sempre che, trattandosi di obblighi alternativi e non sussidiari, vi sia una verifica circa l'esistenza delle disposizioni normative attributive di specifici obblighi di conservazione o vigilanza. (Nel caso di specie la Suprema Corte ha ritenuto che il Soprintendente ai beni ambientali è obbligato ex art. 37 D.Lgs. n. 490 del 1990, ad assicurare la conservazione dei beni culturali e ad impedire il loro deterioramento, nel caso minaccino rovina, intervenendo direttamente o imponendo al proprietario l'esecuzione dei lavori necessari, da svolgere sotto la sua vigilanza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)