Sez. 1 - , Sentenza n. 11333 del 09/12/2020 Ud. (dep. 24/03/2021) Rv. 280975 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Reato proprio - Destinatari dell'obbligo - Proprietario e soggetto con l'obbligo di conservazione o vigilanza sul bene - Posizione di garanzia - Alternatività - Sussistenza della responsabilità del soggetto non proprietario - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA
L'inosservanza dell'obbligo di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo di rovina in edifici o altre costruzioni è reato proprio che può essere commesso dal soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'obbligo - per fonte legale o convenzionale - di conservazione o vigilanza sul bene, sempre che, trattandosi di obblighi alternativi e non sussidiari, vi sia una verifica circa l'esistenza delle disposizioni normative attributive di specifici obblighi di conservazione o vigilanza. (Fattispecie relativa ad immobili sottoposti a tutela della Soprintendenza dei beni culturali della quale, in presenza di una totale inerzia del proprietario, è stata esclusa la qualifica di soggetto obbligato alla conservazione dei beni).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)