Sez. 1, Sentenza n. 4032 del 10/10/2003 Ud. (dep. 03/02/2004) Rv. 227823 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA | Reato proprio - Destinatario dell'obbligo - Titolarità dei compiti di amministrazione ordinaria sull'immobile o costruzione - Tutore dell'interdetto - Configurabilità.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - OMISSIONE DI LAVORI IN EDIFICI O ALTRE COSTRUZIONI CHE MINACCIANO ROVINA
L'obbligo penalmente sanzionato dall'art. 677, comma terzo, cod.pen. di provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l'incolumità delle persone, costituito dall'esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, incombe sul proprietario ovvero sul soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l'obbligo di conservazione o vigilanza sul bene, per fonte legale o convenzionale; pertanto il tutore della persona interdetta, in quanto titolare dei compiti di amministrazione ordinaria, tra i quali rientrano la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei beni di proprietà dell'interdetto, può assumere la veste di soggetto attivo della contravvenzione di cui all'art. 677 cod.pen., nel caso ometta di provvedere, salvo che sussista un'assoluta impossibilità ad adempiere per cause indipendenti dalla volontà del soggetto obbligato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 677 CORTE COST., Cod. Civ. art. 382, Cod. Civ. art. 424 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)