Sez. 3, Sentenza n. 9238 del 17/04/2013 (Rv. 626004 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Contratto preliminare concluso in violazione del diritto di prelazione - Rimedio esperibile - Esercizio del diritto di riscatto - Esclusività - Azione di mero accertamento esperita dal prelazionario in relazione al contratto preliminare - Carenza di interesse - Sussistenza - Ragioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Nel sistema delineato dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, poiché la violazione del diritto di prelazione agraria, conseguente alla stipulazione di un contratto preliminare - non oggetto di "denuntiatio" - tra il proprietario del terreno ed un terzo, non consente all'affittuario di avvalersi né del rimedio risarcitorio, né di quello dell'esecuzione in forma specifica del diritto violato, bensì (una volta intervenuto il contratto definitivo tra quelle stesse parti) esclusivamente di esercitare il diritto di riscatto, deve ravvisarsi carenza di interesse all'azione di mero accertamento esercitata dal prelazionario per far acclarare l'autenticità della sottoscrizione del contratto preliminare, negozio che, di per sé, non implica una lesione attuale del diritto altrui, ma che potrebbe eventualmente produrla soltanto all'esito di una fattispecie complessa, ancora in via di completamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)