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Sez. 3, Sentenza n. 8656 del 07/08/1995 (Rv. 493591 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Violazione del diritto di prelazione - Rimedio - Esercizio dell'azione di riscatto.
Stato
decisa il 1995-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493591-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE

In tema d prelazione agraria, in tutte le ipotesi di violazione dello "ius praelationis" (vendita del fondo a terzi senza la prescritta previa notificazione; indicazione nella proposta di alienazione di un prezzo superiore a quello poi pagato dall'acquirente; vendita del fondo a terzi nonostante l'accettazione del prelazionante) il rimedio apprestato dall'art. 8 legge n. 590/65 al soggetto pretermesso, consiste nell'esercizio dell'azione di riscatto.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)