Sez. 3, Sentenza n. 12685 del 18/12/1998 (Rv. 521771 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Violazione - Conseguenze - Esecuzione specifica - Esclusione - Riscatto - Configurabilità - Legittimazione passiva dell'acquirente.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
La violazione dello "jus praelationis" - vendita del fondo agricolo a terzi senza la dovuta notificazione; indicazione di un prezzo di vendita superiore a quello ottenuto dall' acquirente; vendita a terzi nonostante l' accettazione del titolare del diritto di prelazione - consente come unico rimedio l' esercizio del diritto di riscatto e non già l' esecuzione specifica del diritto violato; pertanto legittimato passivo è l' acquirente o i suoi aventi causa, non l' alienante.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)