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Sez. L, Sentenza n. 787 del 29/01/1988 (Rv. 457193 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CURE IDROTERMALI - PERMESSI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457193-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CURE IDROTERMALI - PERMESSI - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI.*

Con riguardo alla disciplina delle cure idrotermali e dei congedi straordinari, aspettative e permessi comunque denominati che possono essere richiesti dal lavoratore per l'effettuazione di cicli di tale terapia, il presupposto per il godimento di tale beneficio (presupposto consistente in effettive esigenze terapeutiche e riabilitative) configura una situazione patologica sostanzialmente equivalente alla malattia che impedisce la prestazione lavorativa e giustifica il diritto del dipendente alla retribuzione o ad un'indennità sostitutiva, secondo la generale previsione di cui all'art. 2110 cod. civ.. pertanto i permessi per cure idrotermali (nella specie concessi da un'azienda di credito) devono essere retribuiti al pari del congedo per malattia. (Conf 7292/87, mass n 455375; (Conf 5849/87, mass n 454241; (Conf 5320/87, mass n 453903; (contra 7279/87, mass n 455371).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/05/1983 num. 176 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)