Sez. L, Sentenza n. 7292 del 28/09/1987 (Rv. 455375 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ASPETTATIVA - FRUIZIONE DI CURE IDROTERMALI DA PARTE DEL LAVORATORE AL DI FUORI DEL CONGEDO ORDINARIO E DELLE FERIE ANNUALI - TRATTAMENTO ECONOMICO EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - ASPETTATIVA - FRUIZIONE DI CURE IDROTERMALI DA PARTE DEL LAVORATORE AL DI FUORI DEL CONGEDO ORDINARIO E DELLE FERIE ANNUALI - TRATTAMENTO ECONOMICO EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
La disciplina dell'art. 2110 cod. civ., in tema di trattamento economico del lavoratore assente per malattia, trova applicazione anche nel caso del dipendente che nel regime dettato dall'art. 13 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito dalla legge n. 638 del 1983) fruisca delle cure idrotermali al di fuori del congedo ordinario e delle ferie annuali, atteso che il presupposto per la fruibilità di tale permesso (consistente nella necessità della terapia idrotermale in relazione ad una malattia attuale, anche se non in fase acuta, e nell'urgenza della cura stessa che ne comporti l'inopportunità di un differimento) determina un'incapacità del prestatore d'opera al lavoro (che, se proseguito, comprometterebbe la sua guarigione o lo esporrebbe al rischio di un aggravamento) e quindi si configura come una situazione patologica sostanzialmente equivalente allo stato di malattia, impeditivo della prestazione lavorativa, considerato dal citato art. 2110, avendo tale norma riguardo ad un'impossibilità della prestazione lavorativa determinata sia dalla malattia, quale effetto immediato di questa, sia da necessità di terapia ed accertamenti clinici e diagnostici. (Conf 49/87, mass n 449855; (Conf 7875/86, mass n 449814; (Conf 6336/86, mass n 448550).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)