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Sez. L, Sentenza n. 5849 del 03/07/1987 (Rv. 454241 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - FRUIZIONE DI PRESTAZIONI TERMALI FUORI DEI CONGEDI ORDINARI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 526 DEL 1982 E N. 638 DEL 1983 - CONDIZIONE PATOLOGICA SUBORDINANTE LA CONCESSIONE DEL PERMESSO O CONGEDO STRAORDINARIO - EQUIPARAZIONE ALLO STATO DI MALATTIA EX ART. 2110 COD. CIV. - CONSEGUENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454241-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI - FRUIZIONE DI PRESTAZIONI TERMALI FUORI DEI CONGEDI ORDINARI - DISCIPLINA EX LEGGE N. 526 DEL 1982 E N. 638 DEL 1983 - CONDIZIONE PATOLOGICA SUBORDINANTE LA CONCESSIONE DEL PERMESSO O CONGEDO STRAORDINARIO - EQUIPARAZIONE ALLO STATO DI MALATTIA EX ART. 2110 COD. CIV. - CONSEGUENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO - SUSSISTENZA.*

A seguito e per effetto della disciplina introdotta dalle leggi n. 526 del 7 agosto 1982 (art. 4) e n. 638 dell'11 novembre 1983 (art. 13) - che consentono la fruizione di prestazioni termali, fuori dei congedi ordinari, nei soli casi cure idrotermali la cui "effettiva esigenza" risulti da apposita certificazione della struttura pubblica specialistica, escludendole, invece, in tutti gli altri casi di cure climatiche, psammoterapiche, elioterapiche ed idrotermali meramente preventive o comunque non indispensabili - la condizione patologica, al cui accertamento resta conseguentemente subordinata la concessione del permesso o congedo straordinario per cura idrotermale, prefigura un ciclo temporale di indisponibilità del dipendente, per motivi di cura (non concretamente eludibile, proprio perché necessario), onde si risolve in una malattia sostanzialmente equivalente a quella (impeditiva della prestazione lavorativa), che da diritto al trattamento retributivo ex art. 2110 cod. civ.. (V 47/1987, mass n 449855; (V 7875/86, mass n 449814).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 4, Legge 11/11/1983 num. 638 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)