Sez. L, Sentenza n. 620 del 27/01/1996 (Rv. 495587 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Omissione o inesistenza giuridica della notifica del ricorso per cassazione - Costituzione della parte intimata - Sanatoria " ex nunc " - Inammissibilità del ricorso - Notificazione del controricorso oltre l'anno della pubblicazione della sentenza - Influenza - Esclusione -.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
In ipotesi di omissione o inesistenza giuridica della notifica del ricorso per cassazione - la seconda delle quali ricorre (non essendovi coincidenza fra destinatario della notifica e destinatario dell'atto da notificare) anche allorché il ricorso sia stato notificato presso il procuratore domiciliatario nominato nel giudizio di merito ma a persona diversa dal destinatario dell'atto d'impugnazione - la costituzione della parte intimata ha efficacia sanante "ex nunc" e, pertanto, l'inammissibilità del ricorso non è esclusa dalla notifica del controricorso ove questa sia avvenuta oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (non soggetto, nel caso di controversia di lavoro, a sospensione feriale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)