Sez. 1, Sentenza n. 2745 del 15/09/1972 (Rv. 360423 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONI - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - FUNZIONE DELL'OBBLIGAZIONE RISPETTO AL CONTENUTO SPECIFICO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONI - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - FUNZIONE DELL'OBBLIGAZIONE RISPETTO AL CONTENUTO SPECIFICO DELLA DOMANDA - IRRILEVANZA.*
Ai fini della Determinazione del foro facoltativo di cui all'art 20 cod proc civ, deve aversi riguardo al luogo ove e sorta l'obbligazione, scaturente dal contratto, che viene dedotta in giudizio e cio, sia che di essa si chieda direttamente l'adempimento, l'accertamento o la risoluzione, sia che l'obbligazione stessa funzioni da causa petendi o da presupposto rispetto al contenuto specifico della domanda. (Conf 1338'71, mass n 351550).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)