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Sez. 1 - , Sentenza n. 24943 del 07/10/2019 (Rv. 655621 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità ex art. 2497 c.c. - Gruppo societario - Individuazione - Principio di effettività - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655621-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di responsabilità da attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., ai fini della configurazione di un gruppo è certamente necessaria la presenza di più società, ma le formalità attinenti alla loro costituzione, come pure l'iscrizione e le altre forme di pubblicità previste dall'art. 2497-bis c.c., non hanno efficacia costitutiva del gruppo, per l'esistenza del quale non è neppure necessario che le società unitariamente controllate operino simultaneamente. Ciò che prevale è, invece, il principio di effettività, in virtù del quale assume rilievo la situazione di fatto esistente al momento dell'inizio, dello svolgimento e della cessazione dell'attività del gruppo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che una delle società controllate, quella asseritamente danneggiata dall'attività di direzione e coordinamento, fosse fallita pochi mesi prima della costituzione di altra società controllata, avvantaggiata dalla prospettata scorretta gestione, posta in essere dalla "holding" familiare di fatto, composta dai soci delle società controllate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2497 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)