Sez. 1, Sentenza n. 17713 del 12/12/2002 (Rv. 559186 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Danno derivante da occupazione illegittima di fondo agricolo - Determinazione - Criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Commisurazione al prezzo di mercato - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
Il danno derivante dall'occupazione illegittima di suolo agricolo non va ancorato ai criteri stabiliti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, bensì al prezzo di mercato del fondo stesso.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)