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Sez. 1, Sentenza n. 6912 del 24/07/1997 (Rv. 506214 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Termine "suoli" contenuto nel comma settimo bis, introdotto dalla legge n. 662 del 1996 nell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 - Riferibilità alle sole aree edificabili - Esclusione - Riferibilità a terreni destinati ad attività agricole o a terreni inedificabili per vincoli di legge o di piano - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506214-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di criteri di determinazione per la liquidazione del danno da occupazione illegittima, il termine "suoli", compreso nel primo periodo del comma settimo bis dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge n. 662 del 1996, non è sinonimo di "aree edificabili" e, pertanto, si riferisce anche ai terreni destinati ad attività agricole e quelli che, pur non avendo tale specifica destinazione, siano tuttavia inedificabili per vincoli di legge o di piano.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 lett. B CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)