Sez. 1, Sentenza n. 14783 del 26/06/2007 (Rv. 597354 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Liquidazione del danno - Suoli non edificabili - Valutazione - Utilizzo non strettamente agricolo - Rilevanza - Condizioni - Edificabilità di fatto - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di liquidazione del danno da occupazione appropriativa, ove si tratti di terreno agricolo, debbono essere applicati, indicativamente, i criteri di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971 (non dell'art. 5 bis, comma 7 bis, del d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992, come introdotto dall'art. 3, comma 65, legge n. 662 del 1996), avuto riguardo alle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini del fondo in relazione alle utilizzazioni consentite dallo strumento urbanistico, ma senza considerazione delle potenzialità edificatorie, dovendo per questo ritenersi consentito al proprietario di dimostrare che il valore del terreno eccede l'utilizzazione strettamente agricola, in quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo (ad es., parcheggio, caccia, sport, agriturismo), purché non attinente al concetto di edificabilità di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)