Sez. 5, Sentenza n. 27686 del 11/12/2013 (Rv. 629439 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento in altro giudizio del credito azionato dall'Amministrazione finanziaria - Mancata pronuncia sulla domanda giudiziale - Inammissibilità - Riunione o sospensione del processo - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In sede di impugnazione di atto impositivo, la circostanza che il medesimo credito azionato dall'Amministrazione finanziaria sia oggetto di accertamento in separato giudizio fra le stesse parti implica, nel caso in cui non sia possibile la riunione dei procedimenti, la sospensione del processo in attesa della definizione di quel giudizio, ma non consente la mancata pronuncia sulla domanda giudiziale (quale, nella specie, la dichiarazione di non luogo a procedere).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 29, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)