Sez. 5, Sentenza n. 5366 del 10/03/2006 (Rv. 587774 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione del giudizio - Art. 295 cod. proc. civ. - Applicabilità nel processo tributario - Condizioni - Pregiudizialità - Coincidenza dei soggetti - Conseguenze in tema di controversia relativa all'IRPEF dovuta sulla quota di reddito sociale spettante al singolo socio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'art. 39 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel disciplinare la sospensione del processo tributario, non esclude l'applicabilità dell'art. 295 cod. proc. civ., la quale, tuttavia, non autorizza alcun ampliamento dei limiti e dei presupposti cui la norma del codice di rito subordina la sospensione del procedimento, nè, in particolare, consente di trascurare l'esplicita condizione della "dipendenza", in tutto o in parte, della soluzione della causa da sospendere dalla decisione dell'altra causa; tale dipendenza esige, in concreto, la coincidenza dei soggetti partecipanti ai due procedimenti, quale requisito indispensabile perché la definizione dell'uno possa assumere valore vincolante per la definizione dell'altro, secondo i principi generali dettati in tema di efficacia del giudicato sostanziale. Ne consegue che la pendenza di una controversia sul reddito di una società di persone soggetto ad ILOR, cui abbia partecipato il singolo socio dell'ente, comporta l'obbligo di sospendere, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la separata causa eventualmente promossa dal socio stesso per contestare la rettifica del proprio imponibile ai fini dell'IRPEF nella parte inerente al computo della quota del reddito sociale, in quanto la decisione della prima controversia produrrebbe, comunque, effetti vincolanti sulla decisione dell'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)