Sez. 5, Sentenza n. 17937 del 06/09/2004 (Rv. 576808 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione del processo - Art. 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992 - Portata - Limitazione ai rapporti con la giurisdizione civile - Conseguenze - Rapporti tra processi tributari - Disciplina ex art. 295 cod.proc.civ. - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l'art. 39 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - secondo il quale il processo è sospeso soltanto "quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio" -, regola unicamente i rapporti esterni, ovverosia i rapporti tra processo tributario e processi non tributari, mentre, in ordine ai rapporti tra processi tributari, trova applicazione, in virtù del disposto dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, la disciplina dettata dall'art. 295 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)