Sez. 2, Sentenza n. 6414 del 28/11/1988 (Rv. 460744 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IN GENERE - RINUNZIA AL TESTAMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ASSE EREDITARIO SECONDO LA SUCCESSIONE LEGITTIMA - CONVENZIONE RELATIVA - BENI IMMOBILI - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - DENUNCIA DI SUCCESSIONE - INIDONEITÀ.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - IN GENERE - RINUNZIA AL TESTAMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ASSE EREDITARIO SECONDO LA SUCCESSIONE LEGITTIMA - CONVENZIONE RELATIVA - BENI IMMOBILI - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ - DENUNCIA DI SUCCESSIONE - INIDONEITÀ.*
Qualora i chiamati all'eredità convengano di non far valere il testamento del de cuius e di ripartirsi l'asse ereditario in parti uguali secondo la successione legittima, ne deriva un atto di disposizione delle relative quote che, ove comportante il trasferimento di beni immobili da uno degli eredi favorito in base alle Disposizioni testamentarie all'altro erede, deve rivestire la Forma scritta "ad substantiam" e non soltanto "ad probationem", senza che possa essere provato a mezzo di Atti scritti successivi (nella specie, vendita di beni ereditari) che lo presuppongono. Nè può ritenersi che tale Forma scritta possa essere costituita dalla denuncia di successione, con cui le parti, abbiano dichiarato essere stata l'eredità devoluta secondo legge, atteso che la denuncia di successione - atto di Rilevanza puramente fiscale - è una dichiarazione di scienza che ha la sola funzione di portare a conoscenza della pubblica amministrazione i dati di fatto necessari per la riscossione dei Tributi. (V 697/83, mass n 425438; (V 38/64, mass n 300060).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)