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Sez. 2, Sentenza n. 38 del 09/01/1964 (Rv. 300060 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - RINUNZIA ALL'EREDITA - FORMA E REQUISITI - EFFETTI - CARATTERE ABDICATIVO - RINUNZIA DI UN COEREDE A FAR VALERE UN TESTAMENTO - NEGOZIO CON EFFETTI TRASLATIVI - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1964-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300060-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - RINUNZIA ALL'EREDITA - FORMA E REQUISITI - EFFETTI - CARATTERE ABDICATIVO - RINUNZIA DI UN COEREDE A FAR VALERE UN TESTAMENTO - NEGOZIO CON EFFETTI TRASLATIVI - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - CONDIZIONI.*

La pura e semplice rinuncia all'eredita e abdicativa, in quanto nei diritti del rinunciante subentrano per diritto proprio o i coeredi o gli altri chiamati. Invece, la rinuncia, da parte di uno dei coeredi a far valere il testamento, non ha carattere abdicativo, perche la sostituzione al testamento della vocazione legittima non puo aversi senza un negozio al quale accedano i coeredi, risolvendosi esso in un atto di disposizione delle quote, perche importa una modificazione quantitativa di esse tanto dal lato attivo quanto da quello passivo. Questo negozio, pertanto, puo avere effetti traslativi, ed in tal caso, se nella successione sono compresi beni immobili, esso deve essere redatto, a pena di nullita, per atto scritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)