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Sez. 2, Sentenza n. 697 del 25/01/1983 (Rv. 425438 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - FORMA - RINUNZIA DI UN COEREDE ALLA VOCAZIONE TESTAMENTARIA - AVENTE AD OGGETTO UNA QUOTA DI COMUNIONE DI BENI IMMOBILI - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1983-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425438-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - COEREDITÀ (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE - DISPOSIZIONI GENERALI - RINUNZIA ALL'EREDITÀ - FORMA - RINUNZIA DI UN COEREDE ALLA VOCAZIONE TESTAMENTARIA - AVENTE AD OGGETTO UNA QUOTA DI COMUNIONE DI BENI IMMOBILI - ATTO SCRITTO - NECESSITÀ - CONTENUTO.*

La rinunzia alla vocazione testamentaria da parte di un coerede che abbia già accettato l'eredità in base alla delazione legittima, meno favorevole per lui, costituisce negozio di dimissione di diritti ed è ammissibile, dato il potere di autonomia delle parti, purché sussistano i relativi requisiti di Forma e di sostanza, sicché esso, ove abbia ad oggetto una quota di comunione di beni immobili, richiede ad substantiam la Forma scritta, ad integrare la quale è necessario che sia posto in essere, per iscritto, un atto consacrante l'incontro delle volontà di colui che intende rinunciare alla vocazione testamentaria per optare per quella legittima e di coloro che accedono a tale rinunzia, accettando l'atto dispositivo della quota fatta a loro favore dal rinunciante, mentre non è sufficiente che uno o più negozi si limitino a richiamare il suddetto contratto, altrimenti concluso, od a presupporne la esistenza. (V 1307/81, mass n 411906; (V 1594/76, mass n 380347; (V 38/64, mass n 300060).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)