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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7249 del 13/03/2020 (Rv. 657300 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Terzo datore di ipoteca - Opposizione a precetto volta all'accertamento della insussistenza di una sua obbligazione al pagamento della somma dovuta dal debitore - Interpretazione del precetto - Mancanza di domanda nei suoi confronti - Ammissibilità della opposizione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657300-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest'ultimo la "res" del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. Tuttavia, va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo per accertare di non essere obbligato a corrispondere la somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del medesimo precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta dello stesso terzo al soddisfacimento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in ipotesi di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'opposizione a precetto formulata dai terzi intimati deducendo di non avere accettato l'eredità del datore di ipoteca sul bene indicato in precetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2868

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)