Sez. 3 - , Sentenza n. 17943 del 22/06/2023 (Rv. 668365 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Precetto - Interpretazione - Criteri ex artt. 1362 e ss. - Applicabilità - Esclusione - Contenuto legale tipico dell'atto - Intimazione di pagamento e minaccia di agire "in executivis".
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE
Non sono applicabili i criteri ermeneutici previsti in materia contrattuale dagli artt. 1362 ss. c.c. nell'interpretazione del precetto, atto di natura non processuale che preannuncia l'esecuzione forzata e ha un contenuto legale tipico, consistente nell'assegnazione al destinatario di un termine per il pagamento e nella correlata minaccia di agire coattivamente in mancanza di quello.
Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1324
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)