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Sez. 3, Sentenza n. 5507 del 08/04/2003 (Rv. 561974 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Terzo datore di ipoteca - Opposizione a precetto volta all'accertamento della insussistenza di una sua obbligazione al pagamento della somma dovuta dal debitore - Interpretazione del precetto - Mancanza di domanda nei suoi confronti - Ammissibilità della opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561974-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Quando un terzo costituisce una ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata; ne consegue che va rigettata per difetto di interesse l'opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall'interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l'obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né l'intenzione del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 603, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2868, Cod. Civ. art. 2808

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)