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Sez. 2, Sentenza n. 2865 del 26/02/2003 (Rv. 560706 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI | Di alto fusto - Alberi di alto fusto - Nozione.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560706-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - A DISTANZA ILLEGALE - RECISIONE DI RAMI PROTESI E RADICI

Gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, n 1, cod. civ., debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero, se trattisi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST., Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)