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Sez. 2, Sentenza n. 786 del 28/01/1987 (Rv. 450471 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE - PIANTE - CLASSIFICAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA SPECIE VEGETALE - ALBERI DI ALTO FUSTO - NOZIONE - DISTANZE PER LE PIANTE DA FRUTTO - RIFERIMENTO ALL'ALTEZZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450471-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - IN GENERE - PIANTE - CLASSIFICAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA SPECIE VEGETALE - ALBERI DI ALTO FUSTO - NOZIONE - DISTANZE PER LE PIANTE DA FRUTTO - RIFERIMENTO ALL'ALTEZZA - CONSEGUENZE.*

In materia di distanze per gli alberi dai confini, disciplinate dall'art. 892 cod. civ., ai fini della classificazione delle piante occorre aver riguardo, in primo luogo, alla specie vegetale della pianta, mentre all'altezza della stessa si ha riguardo per la distinzione tra alberi di alto e quelli di non alto fusto, nonché per stabilire la distanza per le piante da frutto, con la conseguenza che agli arbusti non può applicarsi la distanza stabilita per gli alberi, ancorché i rami attingano alle altezze previste per questi ultimi. (V 6348/81, mass n 417141; (V 1568/78; (V 171/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)