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Sez. 2, Sentenza n. 1568 del 05/04/1978 (Rv. 390957 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DI ALTO FUSTO - ALBERI DI ALTO FUSTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390957-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER PIANTAGIONI DI ALBERI - DI ALTO FUSTO - ALBERI DI ALTO FUSTO - NOZIONE.*

Gli alberi di alto fusto, che, a norma dell'art 892 n 1 cod civ, debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come "di alto fusto", ovvero, se trattisi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 892 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)