Sez. 5, Sentenza n. 2450 del 05/02/2007 (Rv. 596248 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE | Dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale - Trasmissione agli Uffici finanziari - Autorizzazione dell'autorità giudiziaria - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Invalidità dell'atto impositivo - Esclusione - Incompetenza dell'organo inquirente - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE
In tema di accertamento dell'IVA, l'autorizzazione prescritta dall'art. 63 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per la trasmissione agli Uffici finanziari di documenti, dati e notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nell'ambito di un procedimento penale è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali, non già dei soggetti coinvolti nel procedimento medesimo o di terzi, con la conseguenza che la sua mancanza, se può avere riflessi anche disciplinari a carico del trasgressore, non tocca l'efficacia probatoria dei dati trasmessi, né implica l'invalidità dell'atto impositivo adottato sulla scorta degli stessi: deve pertanto escludersi "a fortiori" che tale invalidità possa derivare dall'eventuale incompetenza dell'organo inquirente che ha concesso l'autorizzazione, non essendo quest'ultima prevista al fine di filtrare ulteriormente l'acquisizione di elementi significativi a fini fiscali, ma solo per realizzare una maggiore tutela degli interessi protetti dal segreto istruttorio.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)